Articolo 37 dello Statuto
Principi ispiratori

Il Regolamento Finanziario del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l’equilibrio finanziario e patrimoniale.

Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l’organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l’equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.

A tal fine, il Regolamento Finanziario individua una procedura di spesa di tipo autorizzatorio fondata sul rispetto dei medesimi vincoli previsionali, vieppiù articolati per centri di spesa, da sottoporre a verifica periodica.

L’organizzazione amministrativa e contabile è informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia di contabilità economico-patrimoniale, nonché di contabilità finanziaria per quanto attiene ai bilanci di previsione.

Articolo 1
Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Unioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (le “Articolazioni Territoriali”), ai sensi dell’art. 37, comma 2, dello Statuto, nel rispetto della loro autonomia statutaria.

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